STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita, a norma dell’art. 36 del codice civile, l’Associazione Italiana denominata WI WATERCOOLERS ITALIA.

ART. 2 – SEDE

L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale e a essa possono aderire imprese aventi sede legale sia in Italia che all’estero, queste ultime comunque presenti in Italia, come da successivo art.4; ha sede legale in Milano e, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire Uffici e Delegazioni permanenti o temporanee sul territorio nazionale o europeo. La sigla WI WATERCOOLERS ITALIA si dota di un proprio logo approvato da almeno i due terzi degli associati. L’uso della sigla e del logo è riservato unicamente agli associati in regola con le disposizioni del presente Statuto. Sigla e logo potranno essere modificati dall’Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni previste per le modifiche allo Statuto.

ART. 3 – SCOPI E FUNZIONI

WI WATERCOOLERS ITALIA opera nel rispetto del diritto italiano vigente e, nell’ambito della ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le Componenti del Sistema, persegue i seguenti scopi:

  1. valorizzare la funzione economica e sociale delle imprese associate, promuovendo con le pubbliche istituzioni forme di collaborazione finalizzate al progresso e allo sviluppo del proprio settore; 2. tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli associati, rappresentandoli, nei limiti del presente Statuto, nei rapporti con le Istituzioni e Amministrazioni, altre Autorità e Enti, Organizzazioni economiche, merceologiche, tecnologiche, sociali, culturali, nazionali e estere; 3. agevolare e armonizzare l’attività dei propri associati, fornendo ad essi l’assistenza per il raggiungimento degli scopi che si prefiggono, comunque in coerenza con gli scopi della Associazione; 4. svolgere le seguenti particolari funzioni: a) istituire e/o partecipare ad associazioni a livello europeo e internazionale; b) svolgere attività di collegamento tra le imprese del Settore, armonizzandone l’attività e gli indirizzi oltre a favorirne la cooperazione; c) organizzare e curare iniziative dirette al costante aggiornamento (economico, tecnico, normativo, professionale ecc.) degli Associati; d) provvedere, mediante la raccolta di notizie e dati o collaborazioni con altri Enti, alla elaborazione di ricerche di mercato e di studi relativi al Settore; e) designare e nominare propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Organizzazioni in genere, sia italiane che europee, in cui la rappresentanza sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo associativo.

L’Associazione può svolgere e/o organizzare le attività e gli eventi tutti ritenuti utili al (e/o coerenti con il) perseguimento dello scopo associativo; nel contempo, sempre al fine del perseguimento dei fini sociali, può partecipare ad altri Enti, Associazioni o Società di Capitali e costituire nel proprio seno organismi atti al conseguimento degli scopi sociali. L’Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi sociali mantenendo la propria autonomia e ispirando i propri comportamenti al Codice Etico, alla cui osservanza impegna tutti gli Associati. L’Associazione opera nel rispetto della normativa sulla libera concorrenza di mercato, come da allegato.

ART. 4 – SOCI

WI WATERCOOLERS ITALIA è l’espressione nazionale unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali (qui chiamati imprese) che svolgono attività di produzione e/o di gestione e/o di commercializzazione di beni, prodotti e servizi nell’ambito del settore della distribuzione di Acqua, utilizzando sia Boccioni che refrigeratori da allacciare alla Rete Idrica, con opportuni accorgimenti (unitariamente il “Settore”). Possono aderire ad WI WATERCOOLERS ITALIA assumendo la qualifica di: a) Soci Effettivi, le imprese, le associazioni e/o i gruppi d’imprese che svolgono una o più attività di cui al precedente comma uno e che abbiano in Italia sede legale o stabilimento o unità operativa o attività sussidiaria (filiale commerciale e/o agenzia), comunque formalmente iscritte al repertorio economico amministrativo (REA) delle CCIAA territorialmente competente e/o società aventi sede fuori dall’Italia ed operanti nel settore e ritenute dal Consiglio Direttivo coerenti con gli scopi associativi e così meritevoli di partecipare attivamente alla vita associativa; b) Soci Onorari le persone fisiche che, per particolari motivi, si sono distinti nei confronti del Settore: sono nominati dall’Assemblea su proposta del Presidente e non sono tenuti al pagamento della quota associativa; non hanno diritto di voto né diritti sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 5 – AMMISSIONE

La domanda di ammissione a Socio deve essere necessariamente redatta su appositi moduli forniti dall’Associazione e sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa aspirante e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico, dalle deliberazioni degli Organi sociali e deve essere corredata da tutti i dati idonei alla corretta identificazione del soggetto richiedente (unitariamente la “Istanza”). La Istanza deve essere debitamente ed integralmente compilata e sottoscritta, pena la sua invalidità. La Istanza è indirizzata all’Associazione e sottoposta al preventivo esame e insindacabile approvazione del Consiglio Direttivo. Le imprese associate sono rappresentate dal titolare (per le ditte individuali) ovvero dalla persona che riveste la qualifica di Legale Rappresentante dell’Azienda (società e persone giuridiche in genere) ovvero da altra persona purché munita di delega.

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO

Le imprese associate hanno il diritto di ricevere le prestazioni (di rappresentanza e di servizio) erogate dall’Associazione e di partecipare alla vita associativa purché in regola con gli obblighi qui di seguito indicati; hanno inoltre diritto di utilizzare il logo WI WATERCOOLERS ITALIA nei limiti previsti dall’apposito regolamento. L’ammissione all’Associazione, oltre al costante rispetto degli impegni assunti all’atto della presentazione della Istanza, comporta i seguenti obblighi:
a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico e le deliberazioni degli Organi associativi;
b) comunicare tempestivamente all’Associazione ogni variazione dei dati contenuti nella originaria Istanza;
c) corrispondere all’Associazione entro il 28 febbraio di ciascun anno la quota annua di contributo, come via via in vigore (la “Quota Annuale”);
d) fornire la propria collaborazione alle indagini e agli studi statistici e di settore che l’Associazione ritenesse utile promuovere;
e) non trattare direttamente con terzi su questioni di cui sia stata investita l’Associazione;
f) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell’Associazione e in ogni caso a non usare il nome dell’Associazione stessa senza preciso mandato scritto;
g) non aderire contemporaneamente ad altra organizzazione che si ponga in rapporto concorrenziale con WI WATERCOOLERS ITALIA.
h) Agire nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza di mercato, come da allegato.

ART. 7 – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto di Associazione ad WI WATERCOOLERS ITALIA decorre dalla data di ammissione (formale approvazione della Istanza da parte del Consiglio Direttivo) e scade, salvo i rinnovi di cui al comma seguente, al 31 Dicembre dell’anno successivo al primo. Successivamente, l’impegno associativo si prorogherà automaticamente di 2 (due) anni in 2 (due) anni, comunque sempre scadendo al 31 dicembre, ferma la facoltà dell’Associato di recedere dalla Associazione tramite disdetta formulata tramite lettera raccomandata A.R. consegnata alle Poste almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza in corso. La disdetta non esime il Socio dal pagamento della Quota Annuale sino alla data di effetto del recesso.

ART. 8 – QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA

Alle spese per il funzionamento dell’Associazione provvedono le Imprese associate con il versamento della Quota Annuale. I versamenti s’intendono a fondo perso. L’ammontare della Quota Annuale e le relative modalità di versamento sono individuate e proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea Generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla data di effetto della decisione. In assenza di specifica delibera ai sensi del precedente capoverso, si avrà per automaticamente prorogata la precedente analoga delibera e così automaticamente efficace e vincolante per gli Associati la Quota Annuale precedentemente deliberata. Il Consiglio Direttivo potrà individuare e proporre alla Assemblea Generale la Quota Annuale anche in maniera differenziata tra gli Associati, e così sulla base di uno o più parametri che il Consiglio Direttivo riterrà coerenti (ad esempio in base al fatturato, all’utile ecc.); in tale caso pertanto obbligatorio per gli Associati fornire alla Associazione le dichiarazioni, i documenti ecc. dalla medesima richiesti per valutare la rispondenza di quanto dichiarato dagli Associati. A tale scopo le imprese associate sono tenute a far conoscere all’Associazione nei tempi e nei modi richiesti tutti gli elementi necessari per la corretta determinazione della Quota Annuale a loro carico. Le Imprese che si associano in corso d’anno per il perfezionamento del rapporto associativo devono provvedere al pagamento della Quota Annuale associativa entro quindici giorni dalla comunicazione di accettazione della loro domanda di ammissione, che individuerà anche l’entità della Quota Annuale (anno in corso) dovuta, avendo in considerazione la data di decorrenza della medesima.. L’eventuale ritardo o inadempimento agli obblighi di versamento della Quota Annuale, entro il termine stabilito, darà diritto alla Associazione a procedere al recupero coattivo di quanto dovuto dall’Associato, comprese le spese, anche di natura legale, e gli interessi di mora, da quantificarsi in applicazione del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Foro competente in via esclusiva per tutto quanto inerente la Associazione (e così anche per i procedimenti di recupero dei crediti tutti nei confronti degli Associati) sarà quello di Milano.

ART. 9– SANZIONI

Le Imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni: a) sospensione o decadenza del rappresentante dell’associato dalle cariche direttive e statutarie eventualmente ricoperte; b) sospensione o decadenza del rappresentante dell’associato (che fosse stato eventualmente nominato dall’Associazione a rappresentarla mediante cariche in altre Associazioni, Istituzioni, Enti, Società e Organizzazioni) dalla predette cariche; c) sospensione del diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi dell’Associazione; fermo nel contempo il diritto della Associazione di applicare il disposto del seguente art.10. Le individuazione delle sanzioni da applicare caso per caso è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

ART. 10 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La qualifica di Impresa associata si perde: a) A seguito di recesso con le modalità di cui all’art.7; b) Per scioglimento o cessazione dell’impresa associata; c) Per la perdita da parte dell’Associato dei requisiti di cui all’art. 4; d) Per recesso esercitato in base all’art.28; e) Per esclusione a causa di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o da Codice Etico e/o da deliberazioni del Consiglio Direttivo. Le Imprese associate che dovessero perdere la loro qualifica per i motivi di cui alle lettere a), c) e e) del paragrafo precedente sono ugualmente tenute al versamento della Quota Annuale sino alla data di effetto del recesso medesimo. Analogamente, saranno tenute al versamento dei contributi per l’intero anno sociale in corso le Imprese associate il cui scioglimento o cessazione siano conseguenza dell’avvenuta incorporazione a qualsiasi titolo (ivi incluso l’acquisto di azienda) da parte di altre Imprese associate. La perdita della qualifica di Socio per qualsiasi motivo, comporta la decadenza di ogni diritto sui beni patrimoniali, sui fondi comuni e/o di esercizio dell’Associazione.

ART. 11 – ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi dell’Associazione: a) L’Assemblea Generale; b) Il Presidente; c) Il Vice Presidente; d) Il Consiglio Direttivo; e) L’Organo di Revisione , che verrà nominato ove obbligatorio per legge e/o regolamento.

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono attribuite alle persone che sono delegate a rappresentare la Impresa associata, salvo che per l’Organo di Revisione per i quali possono essere designate persone non appartenenti a imprese socie. La perdita della qualifica di rappresentante di una Impresa associata, comporta automaticamente la decadenza da ogni carica. Tutte le cariche riguardanti gli organi dell’Associazione di cui al presente Statuto hanno la durata massima di quattro anni. Tutte le cariche non sono delegabili.
Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazioni, decadono automaticamente dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite. Le persone eventualmente nominate in sostituzione di membri degli organi istituzionali cessati dalla carica prima della relativa scadenza rimangono in carica per il solo periodo residuo del mandato in corso. Il rappresentante del Socio Onorario non può ricoprire cariche sociali.

ART. 13 – RESPONSABILITA’

Per le obbligazioni assunte dalle persone nella loro qualità di rappresentanti dell’Associazione, e così debitamente in nome e per conto della Associazione medesima, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Fermo restando quanto disposto dall’art. 38 del Codice Civile, l’Associazione provvederà a mallevare e tenere indenne le persone che l’abbiano rappresentata da eventuali richieste di terzi, salvo che le stesse abbiano agito con dolo o colpa grave.

ART. 14 – ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti delle imprese associate purché in regola con il versamento della Quota Annuale maturata a tale data e con gli altri obblighi derivanti dal presente Statuto. I Soci possono partecipare direttamente, anche a mezzo videoconferenza od altro strumento informatico o similare ritenuto dal Presidente idoneo per la debita partecipazione del Socio medesimo, o farsi rappresentare per delega scritta da altra azienda associata avente diritto di voto. Sarà compito del nominato segretario, su istruzioni del Presidente, predisporre idoneo verbale della Assemblea Generale, attestante anche il numero dei Soci partecipanti, con la varie modalità e forme di cui infra. A ogni Socio presente in Assemblea spetta un voto. Il voto può essere delegato per atto scritto ad altro Socio, fermo il limite massimo di n.2 (due) deleghe. L’Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, di norma nel primo quadrimestre, per la discussione e l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta un numero di Associati aventi diritto al voto pari almeno ad un quarto degli Associati aventi diritto di voto. In questo caso la richiesta dovrà essere motivata, diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno. L’avviso deve essere inviato con lettera raccomandata, e-mail con avviso di ricezione e/o a mezzo P.E.C., utilizzando gli indirizzi comunicati dagli Associati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a dieci giorni.

ART. 16 – COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite: – in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà di tutti gli Associati aventi diritto di voto; – in seconda convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno un terzo di tutti gli Associati aventi diritto di voto. Ogni associato presente potrà rappresentare, tramite delega scritta, un massimo di due aziende associate assenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Associati ammessi al voto presenti in Assemblea e vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall’art.28, comma3. Per l’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria, delle delibere riguardanti la modifica, la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione o la modifica del presente Statuto o la responsabilità degli Organi sociali, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di due terzi degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione il quorum si ridurrà al 50% degli Associati aventi diritto di voto. Lo scrutinio segreto è inderogabile salvo diversa e unanime decisione dell’Assemblea per le deliberazioni concernenti persone. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Funge da segretario la persona proposta dal Presidente e designata a maggioranza dai presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal segretario. Il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dalla votazione delle deliberazioni che li coinvolgono sotto ogni aspetto.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

Sono di competenza dell’Assemblea Generale ordinaria: a) Elezione su proposta del Consiglio Direttivo del Presidente dell’Associazione; b) Elezione dell’Organo di Revisione ; c) L’esame delle politiche generali di settore e degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; d) L’approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei bilanci preventivo e consuntivo e della relazione di accompagnamento. L’Assemblea straordinaria delibera sugli affari straordinari, sulle modifiche al presente Statuto, sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione, nonché sugli scopi della stessa.

ART. 18 – DELIBERAZIONI A MEZZO REFERENDUM

L’Assemblea può deliberare anche per referendum. Per l’esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione per lettera raccomandata, e-mail con avviso di ricezione e/o a mezzo P.E.C. con la quale viene indetto il referendum. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza più uno degli Associati aventi diritto di voto. Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò peraltro solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l’espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative. L’Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento dell’Associazione.

ART. 19 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell’Associazione dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi compreso quello della prima nomina fatta eccezione che per i seguenti casi: – Mancanza di candidature alla Presidenza; – Elezione per acclamazione da parte dell’Assemblea Generale. La carica di Presidente non è cumulabile con alcun’altra carica dell’Associazione. Al Presidente spetta a tutti gli effetti la Rappresentanza Legale dell’Associazione e ha pieni poteri di firma per qualsiasi operazione sui conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione. Il Presidente designa il Vice Presidente dell’Associazione ai sensi dell’art. 20. Il Presidente presiede di diritto l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione e per il compimento di singoli atti di straordinaria amministrazione purché in tale ultima ipotesi preventivamente ed espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Egli assicura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e sovrintende all’andamento e all’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In caso di assoluto e definitivo impedimento del Presidente dell’Associazione, a cura del Vice Presidente dell’Associazione sarà convocata entro sei mesi un’Assemblea Generale per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea nella quale viene eletto il suo successore.

ART. 20 – IL VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Vice Presidente dell’Associazione è designato dal Presidente che lo sceglie tra i membri del Consiglio Direttivo. Coadiuva l’attività del Presidente e lo sostituisce nei casi espressamente previsti dal presente Statuto. Dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi (tranne i casi di cui all’art.19) e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente dell’Associazione.

ART. 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea Generale. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e, fatto salvo quanto previsto per il Presidente dell’Associazione, sono rieleggibili senza limiti di mandati consecutivi. Ove, durante il quadriennio di carica, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire con il primo non eletto nell’ultima Assemblea elettiva. I membri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.

ART. 22 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o d’impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona indicata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese. Funge da segretario la persona designata dalla maggioranza dei presenti.
La convocazione è fatta mediante avviso, con e-mail con avviso di ricezione e/o a mezzo P.E.C.o lettera raccomandata A.R., da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni, con invio e-mail con avviso di ricezione e/o a mezzo P.E.C. o telegramma. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della convocazione nonché l’ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare. La seduta è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei membri anche a mezzo videoconferenza od altro strumento informatico o similare ritenuto dal chi presiede la riunione idoneo per la debita partecipazione del Consigliere medesimo. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di voto sono stabiliti da chi presiede il Consiglio Direttivo ma per le deliberazioni concernenti le nomine e/o deliberazioni relative a persone, si procede con votazione a scrutinio segreto.

ART. 23 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’Organo dedicato a supportare il Presidente nello svolgimento della sua attività, e così nello svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l’applicazione degli indirizzi programmatici indicati nell’Assemblea Generale dell’Associazione. In particolare: a) promuovere e attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, impartendo direttive e indirizzi generali per i programmi d’azione a medio lungo termine; b) esaminare e studiare tutti i problemi riguardanti la crescita e lo sviluppo tecnico del Settore; c) approvare, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui l’art. 4, le domande di ammissione dei nuovi Soci Effettivi; d) deliberare sulla costituzione permanente o temporanea di Delegazioni o Uffici sul territorio nazionale; e) deliberare eventuali azioni giudiziarie per la salvaguardia del Settore; f) attribuire, su proposta del Presidente dell’Associazione, specifici o temporanei incarichi a singoli Consiglieri o a persone che hanno maturato apprezzate competenze nel settore; g) deliberare l’apposito regolamento per le espressioni delle candidature alla cariche elettive istituzionali; h) proporre all’Assemblea la candidatura e/o le candidature alla presidenza dell’Associazione; i) deliberare la Quota Annuale, avendo a riferimento i parametri che a tal fine riterrà rilevanti; j) supervisionare la gestione economica- finanziaria dell’Associazione e deliberare in merito ad atti di straordinaria amministrazione; k) promuovere azioni di recupero crediti e eventuali giudizi in caso di morosità contributiva o inadempienze; l) deliberare l’espulsione degli associati per effetto dell’art. 11 lett e); m) deliberare la decadenza dall’incarico di Consigliere; n) Predisporre il bilancio preventivo, entro il 31/12 dell’anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 31/03 dell’anno successivo, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale; o) deliberare le risorse economiche relative alle varie iniziative in corso.

ART. 24 – ORGANO DI REVISIONE

L’Organo di Revisione è costituito ove la sua sussistenza derivi da obblighi di legge e/o di regolamento; la nomina dei componenti dell’Organo di Revisione spetta all’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. L’Organo di Revisione dura in carica per un quadriennio ed è rieleggibile senza limiti di mandati consecutivi. L’Organo di Revisione vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e redige la relazione sul Bilancio consuntivo annuale da sottoporre alla Assemblea ordinaria di approvazione..

ART. 25 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili che comunque vengono in possesso dell’Associazione, e dai proventi delle Quote Annuali associative e dall’eccedenza delle gestioni annuali. Il patrimonio sociale con ogni suo incremento è indivisibile. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, e in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. In caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, l’impresa recedente non può pertanto chiederne la divisione né pretendere la quota proporzionale. In caso di scioglimento dell’Associazione, le eventuali attività nette esistenti dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla Legge. La Gestione dei fondi dell’Associazione spetta agli Organismi sociali nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 26 – ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

L’esercizio economico e finanziario dell’Associazione è annuale e si chiude con il 31 dicembre.

ART. 27 – BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea Generale. Il bilancio consuntivo è composto da: – Consolidato; – Conto economico; – Rendiconto finanziario. e deve essere consegnato, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea Generale, al L’Organo di Revisione ove costituito. Esso è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e a quella dell’Organo di Revisione , ove costituito, il quale è tenuto a fornire suoi commenti ed indicazioni sulle principali voci del bilancio e sulla regolarità della gestione. Lo stato patrimoniale e il Conto Economico devono essere raffrontati con il Bilancio di previsione dell’esercizio e con il Consuntivo dell’esercizio precedente e avere, in allegato, i dati di sintesi del Bilancio delle eventuali Società controllate.

ART. 28 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale in seduta straordinaria, con il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto, e, in seconda convocazione, della maggioranza più uno degli Associati aventi diritto di voto. Resta fermo quanto previsto nel precedente art. 18 (modifiche per referendum).
Agli Associati che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni statutarie successivamente adottate (qualora tali modifiche mutino sostanzialmente gli scopi e/o la struttura dell’Associazione) è consentito il diritto di recesso, ai sensi del precedente art.10 lett d), da notificare per lettera raccomandata AR entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle modifiche stesse.

ART. 29 – LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione dell’Associazione può essere disposta dall’Assemblea all’uopo convocata. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con i quorum previsti per le modifiche statutarie, come da precedente art.28. L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell’Associazione dovrà pure provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti a loro affidati e la modalità e compensi della liquidazione. Durante il periodo della liquidazione rimane in carica l’Organo di Revisione , ove esistente. Al termine della liquidazione, dovrà essere riconvocata l’Assemblea per l’approvazione del rendiconto finale della liquidazione e per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante; le delibere relative saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le eventuali attività residue dovranno essere devolute per le finalità e secondo le norme previste dal comma 5 dell’art. 25.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono i principi del sistema confederale e le disposizioni del Codice Civile. Il presente Statuto abroga e sostituisce quello precedente, approvato dall’Assemblea straordinaria di AIABO del 24/04/2009. Le disposizioni del presente Statuto entreranno in vigore con decorrenza immediata a partire dalla sua approvazione.

CODICE ETICO

Approvato il 24.04.2009

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa e alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, WI WATERCOOLERS ITALIA si pone con senso di responsabilità l’obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell’economia italiana ed alla crescita civile della categoria e ritiene almeno sostanziale il dovere di: – preservare e accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile e eticamente corretta.

WI WATERCOOLERS ITALIA s’impegna, e per suo tramite s’impegnano tutte le sue componenti, ad attuare con trasparenza e rispettare, modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità e a sviluppare le azioni coerenti. Tutto il sistema, dal singolo imprenditore associato ai vertici associativi, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi nel rispetto delle relative norme, poiché ogni singolo comportamento non eticamente corretto, non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l’immagine dell’intera categoria presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione. L’eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto; essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

ASSOCIATI

Nel far parte dell’Associazione, gli Imprenditori s’impegnano a tenere conto, in ogni loro comportamento professionale e associativo, delle ricadute sull’intero settore e sul sistema associativo. Essi pertanto s’impegnano: come imprenditori – ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro; – a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro; – ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti dei clienti, fornitori e concorrenti; – a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante; come associati – a partecipare alla vita associativa; – a contribuire alle scelte associative in piena integrità e autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interresse dell’intera categoria e dell’Associazione; – a rispettare le direttive dell’Associazione ed esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno; – ad informare l’Associazione ad ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli associati e/o con l’Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

VERTICI ASSOCIATIVI

L’elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati a una rigorosa e sostanziale aderenza a irreprensibili comportamenti personali, professionali e associativi. I nominati s’impegnano a:

– seguire le direttive dell’Associazione, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l’unità del sistema verso il mondo esterno;
– assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli Associati senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
– mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli Associati;
– fare uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
– trattare gli Associati con dignità a prescindere dalle loro dimensioni e dai settori di appartenenza;
– rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi, la loro permanenza possa essere dannosa all’immagine della categoria e della’Associazione.

La verifica e l’applicazione delle norme comportamentali sopraindicate è demandato al Consiglio Direttivo il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che chiedono di aderire all’Associazione o siano candidati agli incarichi associativi.

DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA

Tutte le riunioni WATERCOOLERS ITALIA devono essere condotte in conformità alle leggi applicabili in materia di antitrust e concorrenza.

Si ricorda pertanto di astenersi in qualsiasi caso dal discutere di informazioni riservate dell’azienda e/o che possano influire sulle attività o strategie commerciali dell’azienda. Ogni individuo si trova nella migliore posizione per stabilire se le informazioni siano commercialmente sensibili e riservate oppure no ed è pertanto il primo soggetto responsabile.

Si noti tuttavia che tale nozione è ampiamente interpretata dalle autorità competenti. Un elenco non esaustivo di informazioni sensibili o riservate che non devono essere divulgate, né discusse comprende dati riguardanti: prezzi (per esempio, prezzi effettivi, sconti, aumenti, riduzioni o ribassi), clienti, costi di produzione, volumi venduti o prodotti, fatturato, vendite, capacità produttive, piani marketing, investimenti, tecnologie e programmi RS e relativi risultati.

Si ricorda inoltre di non discutere di argomenti estranei all’ordine del giorno precedentemente comunicato e rivisto.

La mancata osservanza delle presenti linee guida può comportare gravi conseguenze per il soggetto contravvenente, l’azienda e l’associazione di categoria. Tali conseguenze comprendono pesanti ammende e in certi casi, ai sensi della legislazione nazionale, sanzioni e condanne penali.

Atto Costitutivo del 14 febbraio 2000
Modificato dall’Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2009
Modificato dall’Assemblea Straordinaria del 21 settembre 2016